Lex / 14 Ottobre 2023

Revocatorie - Art. 2901, comma 3 c.c.

Pagamento debiti scaduti

by Gis-Bert46

Art. 2901,  comma 3 c.c. - Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto

Nel caso in cui si sia dato luogo a pagamenti per debiti ormai scaduti, questi non possono essere soggetti ad azione di revocazione, anche qualora si potesse dimostrare che il debitore abbia volontariamente posto in atto agevolazioni verso un creditore rispetto agli altri.
( fonte https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-v/sezione-ii/art2901.html )

L’ alienazione deve risultare l’unico mezzo attraverso il quale il debitore avrebbe potuto procurarsi il denaro necessario all’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei debiti scaduti;

Se il prezzo dell’alienazione supera l’importo dei debiti scaduti, resta ferma la revocabilità di ulteriori atti di disposizione con i quali il debitore-alienante abbia disposto della somma residua.

 

 

LE SENTENZE che confermano l’orientamento

 

Tribunale, Monza, sez. III civile, sentenza 26/12/2011

…successivamente alla vendita dell'immobile, il sig. C ha provveduto a ripianare i debiti della venditrice per circa un anno, come si desume dall'atto di quietanza, dat. 21 aprile 2009, daJ Quale emerge che con iI residuo corrispettivo della vendita - di euro 181.825,96- furono soddisfatti numerosi creditori, quali Equitalia, il notaio, l'avvocato e il professionista che avevano espletato sevizi professionali per la venditrice sig. G.

….L'atto di vendita in oggetto non e dunque revocabile perche "l'irrevocabilità si estende agli atti con i quali il debitore abbia disposto di propri beni per procacciarsi la liquidità  necessaria all'adempimento dei propri debiti, a nulla rilevando che il ricavato della vendita ecceda !'importo del debito scaduto, quando sia dimostrato che I'alienazione costituiva I'unico  mezzo al quale it debitore, privo  di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro" (Cass. n 1105112009). 

 Tribunale di Perugia, Sez. I Civile, Sentenza 22/09/2014, n. 2039

…L'adempimento di un debito scaduto costituisce un atto dovuto ed è pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.. Tale irrevocabilità si estende altresì all’ipotesi di alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti, purché sia accertato che l’alienazione era l’unico mezzo per il debitore per procurarsi il denaro, salva in ogni caso la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. L’irrevocabilità è dunque esclusa nelle sole ipotesi in cui le modalità dell’adempimento coinvolgano una scelta volitiva del venditore/debitore, tale da trasformare l’adempimento da atto dovuto ad atto volontario, con conseguente impossibile applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.. Vai alla SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9816/18 - depositata il 20 aprile

…La Suprema Corte con l’ordinanza in commento accoglie il ricorso dei coniugi con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, statuendo che “ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. e che deve essere estesa  alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo”.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria come atto dovuto e tale circostanza esclude inevitabilmente il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori necessario ai fini della revoca.

Occorre, però, precisare che l’onere di provare l’unicità del mezzo per l’adempimento del debito scaduto ricadrà unicamente sul debitore / venditore.


Corte d’appello di Cagliari   SENTENZA n. 481/2021 pubbl. il 29/10/2021   

….Deve pertanto ritenersi, con ogni ragionevole presunzione, che la vendita, avuto riguardo alla notevole consistenza dei debiti da soddisfare (e poi effettivamente soddisfatti) ed al valore dell’immobile, costituisse l’unico mezzo a cui la società XXX S.r.l. in liquidazione poteva far ricorso per procurarsi il denaro necessario per far fronte alla sua complessa situazione debitoria…..

….Alla luce delle esposte argomentazioni deve pertanto, in accoglimento dell’impugnazione scrutinata, concludersi che l’azione revocatoria ordinaria promossa dal YYY è infondata, dovendo essere conseguentemente riformata la sentenza appellata.

Altre Conformi:

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 20 luglio 2004, n. 13435; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 21 luglio 2006, n. 16756; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 maggio 2009, n. 11051; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 22 giugno 2009, n. 14557.


 

 



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