In una PEC inviata ad una Società srl, l’Avvocato X.Y. di controparte diffama esplicitamente i soci a titolo personale.
I soci presentano querela alla Procura della Repubblica ( Lucca ) utilizzando la stessa PEC con cui sono stati diffamati, riportante ovviamente come prova sia l’indirizzo PEC dell’Avvocato responsabile del fatto costituente reato , sia la tracciabilità delle parti offese ( con allegati ).
La Notizia di reato viene iscritta nel mod. 21 bis.
Viene richiesta l’archiviazione dal P.M. che richiama " l'art. 337 c.p.p. "
Segue Opposizione della Parte Offesa.
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GIUDICE DI PACE DI LUCCA
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Proc. Pen. XXX/2023 r.g. notizie di reato/Mod 21bis
A. B. e A. S., si rivolgono a Questo Illustrissimo Giudice di Pace per rappresentare quanto segue in ordine alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.
Preliminarmente, si segnala come l’opposizione promossa oltre il termine è da considerarsi legittima ed ammissibile. La ragione giuridica enunciata dalla giurisprudenza di legittimità in tal senso, è la seguente, e cioè che l’opposizione alla richiesta d’archiviazione “…non rientra del novero dei mezzi di impugnazioni, non essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del Pubblico Ministero”. (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 18828 del 5 maggio del 2016; Idem, Sez. V, Sent. n. 42791 del 10 ottobre 2016). Da ciò, discende l’ulteriore riflessione in merito alla non perentorietà del termine posto dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p. In particolare, in questa direzione, l’orientamento giurisprudenziale del Supremo Consesso è nel senso che “…il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria”. (Cass pen., Sez. VI, Sent. n. 39778 del 27 maggio 2014). Tal termine non può considerarsi perentorio ai sensi dell’art. 173, comma primo, c.p.p., non essendoci un espresso richiamo in tal senso e “…quindi, in mancanza di espressa previsione normativa il termine di cui si discute non può essere considerato stabilito a pena di decadenza…”. (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 15888 dell’8 maggio 2006; Idem, n. 42791 del 10 ottobre 2016, cit.).
Fatta la doverosa premessa, alcune osservazioni.
In virtù di quanto si apprende dalle motivazioni promosse dal Pubblico Ministero, se ne deduce che la richiesta di archiviazione viene avanzata per difetto di una condizione di procedibilità. In particolare, la querela non sarebbe stata presentata nei termini di legge (tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato), “atteso che il procedimento è stato iscritto in quanto in data 16.3.2023 è stata inviata all’indirizzo p.e.c prot.procura.lucca@giustiziacert.it a firma di A. S. e A. B. dall’indirizzo p.e.c. NP-srls@pec.it. Come noto, l’art 337 c.p. prevede delle formalità per la presentazione della querela, stabilendo le modalità con le quali il soggetto che riceve la querela provvede all’identificazione del soggetto che la propone; la norma in questione non prevede la possibilità di depositare la querela a mezzo di posta elettronica certificata…”.
Innanzitutto, la querela è stata presentata in data 16.03.2023 e, se si considera che l’ultima condotta diffamatoria dell’Avv. X.Y. risale al 15 febbraio 2023, non si può certo parlare di tardività (considerato il termine di giorni 90 per denunciare i fatti di reato).
Ecco che, in merito a quanto si legge, risulta necessario rivolgerVi alcune osservazioni. In primo luogo, si segnala di come sia stato tutt’altro che agile comprendere la ragione per la quale questo Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione: voglia considerare il Giudice, ad esempio, che ci siamo sforzati di capire che il riferimento all’art “337 c.p.” è un errore in quanto, salvo sempre equivocarsi, l’art 337 c.p. ci risulta essere “resistenza a Pubblico Ufficiale” e non aver nulla a che vedere con i fatti che si sono narrati. Più opportunamente, crediamo che l’articolo a cui voleva riferirsi la Dottoressa fosse il 337 c.p.p. e non il 337 c.p. Il Giudice comprenderà che anche un semplice “refuso” può essere d’intralcio alla comprensione.
Ma detto ciò, semplicemente è il caso di rappresentare che il Codice dell’Amministrazione Digitale sancisce la parificazione del messaggio di pec alla notifica a mezzo della posta. Pertanto, se è ammessa la presentazione della querela via posta con raccomandata A/R, e ciò è norma di legge, non c’è ragione di escludere che sia possibile depositare una querela via pec. Lo stesso afferma la Cassazione, con ordinanza n. 11808 del 12 aprile 2022, riconoscendo alle comunicazioni via Pec la stessa valenza delle raccomandate con avviso di ricevimento. Con l’ordinanza n. 11808 la Corte ha, infatti, stabilito che “le comunicazioni via Pec sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento”.
Ad ogni buon grado, prima di depositare la querela, ci siamo informati e abbiamo appreso che la Giurisprudenza, e con essa molti Tribunali, oramai quasi pacificamente ammettono il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata per il deposito delle querele e degli esposti da parte dei privati proprio sull’assunto della parificazione tra la spedizione postale e quella per posta elettronica certificata.
Solo a titolo esemplificativo, dichiaratamente ammettono ormai tale strumento la Procura di Grosseto (https://www.procura.grosseto.it/it/content/index/42452) e la Procura di Castrovillari (https://www.procuradicastrovillari.it/it/content/index/29619#).
Al contrario, le procure che non accettano la proposizione di denunce/querele via pec, lo segnalano espressamente. Ad esempio, la procura di Perugia, della quale Le mostriamo l’estratto del sito ufficiale. Dunque, salvo il fatto che, se è vero che lo strumento elettronico certificato è parificato a quello postale, non vi sono dubbi che lo strumento sia valido, si segnala a Questo Giudice che il sito della Procura della Repubblica di Lucca nulla dice al riguardo. Non si parla di pec: non si dice né che queste si accettano; né, tantomeno, che non si accettano, come, invece, correttamente, scrive la Procura di Perugia.
Ad ogni modo, ci siamo documentati e abbiamo appreso se c’è un problema, questo è legato alla mancanza di una espressa previsione in ordine alla trasmissibilità dell’esposto via email, la quale, almeno fino a quando non sarà espressamente regolata dalla legge, non consentirebbe di stabilire con certezza l’identità del mittente.
Nel nostro caso, però, l’indirizzo pec con cui si è presentata la querela alla Procura della Repubblica (NP-srls@pec.it), non soltanto è lo stesso utilizzato dall’Avv. X.Y. per promuoverci le asserite condotte diffamanti (“la manovra architettata dalla Vs società (la cui composizione sociale è sempre la stessa tale da rendere impossibile l’ignoranza della circostanza) relativa alla gestione del parcheggio risulta un escamotage di bassa leva per estorcere denaro non dovuto…”) ma appartiene alla società NP srls con dominio regolarmente registrato e protetto da password.
Ma, se ciò non dovesse bastare, proprio perché il sito della Procura della Repubblica è lacunoso in tal senso, è bene che Lei sappia che, qualche giorno dopo il deposito della querela via pec, il sig. S. A. si è recato personalmente presso la Procura della Repubblica e, rappresentando che la querela era stata depositata via pec, ha chiesto se la stessa fosse stata validamente ricevuta (dando ovviamente per scontato che lo strumento, visto tutto quanto detto, fosse idoneo). Gli fu risposto che i tempi si sarebbero dilungati perché ricevete molte pec e, tra pec e cartaceo, non era semplice gestire tutto in tempi rapidi. Ebbene, è il caso di rappresentarle Sig. Giudice che all’epoca eravamo intorno al 25 marzo, non oltre i termini per la presentazione della querela come dice il Pubblico Ministero. Perché nessuno ha rappresentato al sig. S. A. che le querele via pec non sono accettate da questa Procura????
All’epoca, sig. Giudice, non eravamo oltre i termini se si considera che l’ultima condotta diffamatoria posta in essere dall’Avv. X.Y. risale al 15.02.2023!
E poi, a noi risulta che la notizia è stata iscritta, in quanto rubricata al n. XXX/2023 R.G. notizie di reato/Mod. 21 bis che è l’iscrizione delle notizie di reato del Giudice di Pace e non quello MOD. 45 dove vengono iscritti gli atti non costituenti notizie di Reato. Riportiamo la pronuncia della Cassazione che ci è servita a comprendere, Cass. Sez. Un. N. 16/2020: “si procederà all’iscrizione del Mod. 21 bis (registro noti) “solo nei casi in cui a carico di un soggetto non identificato emergano non meri sospetti ma specifici elementi indizianti, ovverosia una piattaforma cognitiva che consenta l’individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l’indicazione di fonti di prova” (https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9144732).
Non si riesce a capire perché, dal momento che la notizia è stata iscritta, essa, a dire del Pubblico Ministero, oggi manchi di una condizione di procedibilità.
Sempre rappresentando che questa Procura ci ha arrecato un enorme ed ulteriore danno: non solo l’Avv. X.Y. ( querelato ) ci ha diffamati alla presenza dell’Avv. CCC e del Dott. D. B. dandoci degli estortori, ma la Procura ci ha impedito, non segnalando un dato importante che non era possibile apprendere dal suo stesso sito internet, ed ancora in pieni termini per la riproposizione della querela, che le notizie di reato via pec non venivano accettate!!
Pertanto, ciò che le chiediamo oggi, Sig. Giudice, è di voler considerare che vi è certezza in ordine alla provenienza della notizia di reato, come da visura della Camera di Commercio che le produciamo, e di volere ascoltare le nostre ragioni perché si tratta di un danno all’immagine di non poco conto per la nostra società. La condotta posta in essere dall’Avv. X.Y. lede non solo la nostra società, NP srls, ma anche i suoi soci in prima persona, considerato che la stessa scrive, con riferimento alla composizione sociale della NP srls “la cui composizione sociale è sempre la stessa tale da rendere impossibile l’ignoranza della circostanza”.
Voglia considerare anche che i fatti non sono contestati e che, in base a quanto si legge all’art 595 c.p., l’Avv. X.Y., comunicando con più persone, ha offeso la reputazione della NP srls e dei suoi soci.
Le chiediamo di tenere in considerazione:
- la visura della camera di commercio che le produciamo ai fini di dimostrare l’appartenenza dello scritto di querela depositato via pec in data 16.03.2023;
- nonché la possibilità di sentire il sig. B. D. , residente in Lucca, per apprendere di più sui fatti oggetto di querela.
Tutto quanto premesso, i sottoscritti A. B. e A. S., in qualità di soci della NP srls, come sopra identificati,
chiedono
che Codesto Ill.mo Giudice di Pace voglia rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero. Con richiesta di essere informati su un eventuale provvedimento di archiviazione.
Si allega:
- richiesta di archiviazione;
- vademecum della Procura di Perugia;
- vademecum della Procura di Lucca;
- visura camera di commercio;
- atto notarile;
- documenti d’identità;
Lucca, 18 luglio 2023
Firmatari