Sentenza Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Orlandi - 29.08.2022 n. 803
PROCEDIMENTO ESECUTIVO: il mancato deposito dell’attestazione di conformità determina l’inefficacia del pignoramento. Si applica il termine previsto ex art. 557 cpc
Nell’espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 comma 2 c.p.c. e la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 comma 3 c.p.c., rilevabile d’ufficio.
Sentenza Tribunale di Palermo, Pres. Pignataro - Rel. Lupo - 13.10.2022 n. 4100
Esecuzione e omesso deposito attestazione di conformità dall’avvocato del creditore ex art. 557 cpc
L’omissione non è sanabile
Il mancato o tardivo deposito dell’attestazione di conformità delle copie degli atti indicati dall’art. 557 cpc integra un’omissione, che non ha nulla a che vedere con la validità o l’invalidità dei predetti atti.
In altri termini, si tratta del mancato compimento di un atto entro il termine perentorio prescritto dalla norma, la cui perentorietà si desume dalla sanzione dell’inefficacia del pignoramento comminata dalla legge.