Lex / 23 aprile 2024

Opposizione all'esecuzione
Opposizione agli atti esecutivi

Termini e Sospensione feriale

by Gis-Bert46

Opposizione agli atti esecutivi

Con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto od altri atti esecutivi posti in essere. Il termine perentorio da rispettare è di 20 giorni dalla notificazione del precetto.


Opposizione all’esecuzione

Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ( titolo esecutivo soggetto a nullità,  già estinto, scaduto etc.).
Non sono identificati precisi termini per opporsi all’esecuzione.
Può essere proposta in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, salvo che già sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene, con l’eccezione che sia possibile dimostrare di non averla proposta preventivamente per cause non imputabili all’opponente.


Il Titolo Esecutivo

Il  titolo  presupposto  con il quale si può iniziare il processo esecutivo e può essere una cambiale od  assegno in protestato, un mutuo non pagato, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (es. per  una fattura non pagata  ).


Il Precetto

E’ l’atto stragiudiziale,  preliminare  all’esecuzione,  con cui il creditore avvisa il debitore che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata   nei suoi confronti.
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione ( cioè il pignoramento ).


Opposizione al Precetto

La normativa si riferisce all’ ex art. 617  ( opposizione preventiva ), ma si può configurare anche come  opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc. ( opposizione successiva).
Il termine di efficacia del Precetto ( 90 giorni ) viene sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il Giudice può  sospendere l’efficacia del titolo esecutivo


La sentenza del giudice di primo grado  è  impugnabile,  e quindi  possiamo fare ricorso in appello per tutte le sentenze di esecuzione di primo grado emesse a partire dal 2009.
( Cassazione sentenza n. 20886 del 15 ottobre 2015 )


La Sentenza  diventa  definitiva,   e non può più essere impugnata,  una volta che siano decorsi trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, oppure sei mesi  in mancanza di  notificazione, decorrenti dal deposito della sentenza.


Art. 327.  Decadenza dall’impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi  decorsi  sei  mesi    dalla pubblicazione della sentenza


Sospensione feriale

L’ Opposizione al Precetto, con la quale si contesta alla parte attrice il diritto di procedere ad esecuzione forzata non è soggetta a sospensione feriale dei termini processuali. Tale norma si applica anche ai termini relativi ad impugnazioni contro sentenze di primo e secondo grado


L'esclusione dell'operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5475 del 28 febbraio 2020, Rv. 657297-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13 febbraio 2020, Rv. 657017-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18 dicembre 2019, Rv. 656351-01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 dell'11 aprile 2019, Rv. 653634-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 3 luglio 2018, Rv. 649841-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21568 del 18 settembre 2017, Rv. 645765-01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28 febbraio 2017, Rv. 643177-01; Sez. lav., Sentenza n. 16989 del 19 agosto 2015, Rv. 636934-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22 ottobre 2014, Rv. 633022-01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 dell'8 aprile 2014, Rv. 630934-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 dell'11 gennaio 2012, Rv. 620864-01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27 aprile 2010, Rv. 612770-01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 2 marzo 2010, Rv. 611652-01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22 giugno 2007, Rv. 598123-01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25 maggio 2007, Rv. 597640-01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10 febbraio 2005, Rv. 579852-01).
Cassazione  civile,  ordinanza del 02/05/2022  n. 13797/2022



Nelle cause di opposizione a precetto non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e dell’ordinamento giudiziario, art. 92.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2020, n. 23754



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