Tribunale di Milano 12/05/2022
nella persona del giudice dell’Esecuzione dott.ssa Trentini Caterina ha revocato l’ordinanza di vendita di un immobile pignorato, la cui proprietaria è assistita dallo Studio Legale d’Ambrosio Borselli, in quanto non era stata depositata, anteriormente all’ordinanza di vendita, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare
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Tribunale di Trani SENTENZA n. 519/2021 pubblicata il 08/03/2021
La creditrice procedente, come rilevato dal giudice dell’Esecuzione con provvedimento del 3.11.2020, ha omesso di depositare l’attestazione di conformità delle copie del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 557 c.p.c., che decorre dalla data della consegna al creditore dell’originale del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.
Nelle more parte reclamante ha provveduto a depositare l’attestazione chiedendo il prosieguo della procedura esecutiva; ciò nondimeno, con successiva ordinanza del 7.12.2020 il G.E. ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso.
Il provvedimento merita di essere confermato.
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Tribunale Busto Arsizio sez. II, 16/02/2020
L’inefficacia del pignoramento immobiliare
Deve rilevarsi l’inefficacia del pignoramento immobiliare per decorso del termine di cui all’art. 557 c.p.c., nel caso in cui, nonostante la procedura esecutiva sia stata iscritta a ruolo dai debitori ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., il creditore procedente non ha infatti depositato entro quindici giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario le copie conformi degli atti previsti dall’art. 557 c.p.c.
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Sentenza Tribunale di Castrovillari, Pres. Pratticò – Rel. Paone 03.07.2020 n.550
Il deposito, nel termine indicato dall’art. 557, co. 3 c.p.c., di copie del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento non munite di attestazione di conformità conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, all’estinzione della procedura esecutiva.
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Ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Salerno resa in data 12.12.2019 :
Tardivo deposito della nota di trascrizione: improcedibilità dell'esecuzione
“… Ne deriva che la norma di cui all’art. 557 co. 3 c.p.c. che stabilisce che “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore” dev’essere interpretata nel senso che per pignoramento deve intendersi “atto notificato e trascritto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo parla espressamente della nota di trascrizione, stabilendo che essa deve essere depositata in cancelleria nello stesso termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento, inteso come sopra, al creditore (da parte del conservatore, se il creditore vi procede direttamente o dall’ufficiale giudiziario che ha provveduto alla trascrizione, a norma dell’art. 55 co. 2 e 3 c.p.c.). Non rileva, perciò, che il comma 3 dell’art. 557 c.p.c. non preveda espressamente la sanzione di inefficacia a seguito dell’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento. In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza (Cass. 7998/15 già citata e, in particolare, Cass. Sez. III, n. 4751 dell’11/3/16) che si è attenuta a tali due principi. Ne deriva che l’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna della stessa al creditore determina l’inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva.
Fonte:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23291.pdf
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Sentenza Tribunale di Catanzaro n. 944/2019 resa in data 22.5.2019:
“… Il GE ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento…richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato deposito della nota di trascrizione da parte del creditore entro 15 giorni dalla restituzione della stessa da parte del conservatore determina l’inefficacia del pignoramento. Nella parte motiva della predetta sentenza (riferendosi alla sentenza 4751/2016) la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata indicazione nel comma 3 dell’art. 557 c.p.c. della nota di trascrizione debba essere considerata una dimenticanza del legislatore … Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche a fronte di tale mancata previsione nel terzo comma dell’art. 557 c.p.c. debba ritenersi che il deposito della nota di trascrizione, che deve avvenire come per gli altri atti entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, o dalla restituzione della nota da parte del Conservatore (pag. 18 della sentenza summenzionata) sia sanzionato allo stesso modo, ovvero con la perdita di efficacia del pignoramento in caso di inosservanza del predetto termine per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma. Trattasi di prospettazione alla quale questo Tribunale ha già aderito e ritiene di dover aderire anche nel caso di specie…”.
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Sentenza Tribunale Tivoli n.1273 del 15.09.2019
Conferma l’estinzione della procedura esecutiva per mancanza dell’attestazione di conformità
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Sentenza Tribunale di Salerno n. 4183/2018 resa dal in data 21.11.2018 :
“Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso ed in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento, il pignoramento deve qualificarsi come inefficace, per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c., conseguendo la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo…”