È ben noto che l’art. 557 Cpc al co. 2 prevede: «Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento». Non v’è quindi dubbio alcuno sul fatto che il creditore procedente abbia il perentorio termine di quindici giorni per effettuare il deposito della documentazione prescritta dalla norma. Nello specifico: la nota di iscrizione al ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo; del precetto; dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Nell’ipotesi poi prevista dall’art. 555 Cpc ultimo comma, nella quale non sia l’Ufficiale giudiziario a procedere al deposito in Conservatoria della documentazione necessaria, ma dell’incombente si occupi direttamente il pignorante, il nostro Codice di procedura prevede che sia quest’ultimo che «deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari».
Sul punto del termine prescritto per il deposito della documentazione prevista e sulle conseguenze della violazione dello stesso, sembrano non esserci dubbi: la conseguenza è la perdita di efficacia del pignoramento: «Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore» (art. 557 Cpc ultimo comma).
La norma è chiarissima e la detta conseguenza di perdita di efficacia è stata altresì confermata dalla giurisprudenza, anche di legittimità (si veda in questo senso Cass. Sent. n. 4751/16).
La Suprema Corte, dunque, nel suo arresto ha ricostruito con estremo rigore e indubbia coerenza logica il senso delle parole usate dal legislatore, sostanzialmente chiarendo che anche il deposito della nota di trascrizione deve obbligatoriamente avvenire nel perentorio termine di 15 giorni, pena la perdita di efficacia del pignoramento.