Lex / 01 September 2023

Inefficacia Pignoramento immobiliare

Mancato deposito copie conformi

by Gis-Bert46

È circostanza ben nota  che il pignoramento immobiliare deve ritenersi inefficace ai sensi del co. 2 dell’art. 557 c.p.c. se, entro i termini di legge, non vengono depositate le copie informatiche del pignoramento, del titolo, del precetto e della nota di trascrizione munite dell’attestazione di conformità (Trib. Pesaro, 10/06/2015; Trib. Milano, 29/06/2016, n. 9446; App. Milano, 13/01/2017, n. 146; Trib. Napoli Nord, 15/01/2017; Trib. Marsala 19/05/2017; Trib. Palermo 30/08/2017; Trib. Trapani 07/11/2017; Trib. Palermo 01/09/2017; Trib. Termini Imerese, 01/12/2017).

Per quanto qui di interesse, dovremo porre l’attenzione sulla richiesta attestazione di conformità e corre l’obbligo effettuare una breve ricognizione della normativa di settore.

Il citato testo dell’art. 557, co. 2, come oggi lo leggiamo – e come era in vigore al momento del deposito degli atti oggetto della presente esecuzione – è il frutto della modifica ad esso appartata dall’art. 18 del DL 132/14, che ha introdotto proprio l’esigenza della attestazione di conformità della documentazione depositata telematicamente.

Per verificare come si debba procedere all’incombente della attestazione, si deve far riferimento alla norma di cui all’articolo 19 della legge 132/15 che ha convertito il D.L. n. 83 del 2015, introducendo nel D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16decies e 16undecies.

L’articolo 16decies attribuisce al difensore che depositi con modalità telematiche la copia informatica (scansione) di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice, formato su supporto analogico (cartaceo) e detenuto in originale o in copia conforme, il potere o, per meglio dire, l’obbligo di attestare la conformità della detta copia (informatica) ad esso.

L’art. 16undecies prevede invece che, quando l’attestazione di conformità si riferisca ad una copia informatica, essa debba essere apposta nel medesimo documento informatico.

L’attestazione può in alternativa essere apposta su di un documento informatico separato, contenente il nome del file ed una sintetica descrizione dell’atto di cui si attesta la conformità.

Sulla base di queste coordinate normative si deduce che nel depositare i documenti previsti dal co. 2 dell’art. 557 Cpc il creditore procedente dovrà agire con le seguenti modalità: in primis dovrà scansionare gli originali – o le copie autentiche – in suo possesso; dovrà poi, sul documento in formato pdf ottenuto, provvedere ad attestare la conformità. In alternativa potrà creare un documento separato, in formato .pdf, che

dovrà avere i contenuti poco sopra descritti.

Non potrà quindi il procedente, attestare la conformità in un foglio creato ad hoc e separato che venga scansionato in coda al documento cui si riferisce; dovrà invece inserirla direttamente nel .pdf ottenuto scansionando l’originale (o la copia conforme) in suo possesso.

Per quanto riguarda la attestazione da fare essa dovrà riguardare la conformità della copia digitale con l’originale analogico. Il documento, infine, dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Ove tali modalità non siano rispettate, la conseguenza non potrà che essere la perdita di efficacia del pignoramento, così come prevista dall’art. 557 cpc ultimo comma.

Sul punto la giurisprudenza è chiarissima: “la mancata apposizione delle attestazioni di conformità sugli atti depositati all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’espropriazione produce l’inefficacia del pignoramento rilevabile d’ufficio ed insanabile, non trattandosi di ipotesi di nullità bensì di una fattispecie di inosservanza di un termine perentorio” (CdA Milano sent. 13/01/17, in ilprocessotelematico.it). Poco prima, il Tribunale di Milano aveva sancito: “il creditore, quindi, non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 co. 2, ma deve depositare una copia conforme di tali atti … originariamente doveva essere depositato l’originale del titolo che poteva essere sostituito con copia autentica dello stesso a norma dell’art. 488, co. 2, c.p.c.

La questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva.

Ove il creditore difettasse del possesso del titolo, infatti, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (v. ad es. art. 1262 c.c.) o che sia stato pagato (v. ad es. art. 1199 c.c.). Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.

L’attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia. In altri termini, deve avere il possesso del titolo.

In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del  titolo o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo… Tale questione e cioè il difetto di possesso del titolo… oggi è rilevabile d’ufficio e sanzionata con l’inefficacia del pignoramento compiuto” (Trib. Milano, sent. 29/06/16 in ilcaso.it; sulla stessa posizione Tribunale di Pesaro, Ord. 10 giugno 2015, in ilprocessocivile.it).

Più di recente è intervenuto sul punto anche il Tribunale di Trani con la sua sentenza dell’08/03/21 (cit.): “Le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le “copie conformi” di cui all’art. 557, comma 2, c.p.c. e non le mere copie dei medesimi atti, sicché il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati, bensì deve depositare copia conforme degli stessi infatti, ove il creditore difettasse del possesso del titolo, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento (cfr. Corte d’Appello di Milano sentenza n. 146/2017).

Tale norma, pertanto, in caso di mancato o tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, sanziona l’inattività della parte comminando la sanzione dell’inefficacia del pignoramento, cui consegue l’estinzione della procedura esecutiva.

L’inefficacia del pignoramento, conseguente ad un’inattività della parte, è rilevabile d’ufficio dal giudice, al pari di tutti gli altri fatti estintivi del processo esecutivo. Ed invero, dopo la riforma dell’art. 630, comma 2, c.p.c. (rubricato “Inattività delle parti”) ad opera della legge n.69/2009, l’estinzione per le ipotesi di inattività delle parti previste dalla legge, tra cui vi rientra anche l’inefficacia del pignoramento, opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa” (conforme Trib. Castrovillari Ord. 31/01/20 – in diritto.it).

Appurato pertanto ciò, cioè che la mancata attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, effettuata con le modalità e nei termini previsti dalle norme sopra citate, porta alla dichiarazione di inefficacia del precetto, non resta che verificare brevemente come si sia comportata nel caso di specie la creditrice procedente.



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