In una Procedura viene presentata istanza di nullità del pignoramento in quanto la nota di trascrizione veniva depositata con ritardo notevole ( 61 giorni ) e dopo l’istanza di vendita.
Il G.E. rigettava l’istanza invocando la sentenza della Cassazione 7998/2015 che, al contrario, conferma la nullità del pignoramento
Sentenze della Cassazione in merito al tardivo deposito della Nota di trascrizione
La Suprema Corte, Sez. III Civ., con Sentenza n. 17367/11 considera la trascrizione :
“…elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale non sia presente il requisito della trascrizione del pignoramento,…”,
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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7998 del 2015 considera la trascrizione:
“la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.”
Questa Corte, nel precedente posto a fondamento della sentenza impugnata, ha preso posizione individuando nella trascrizione l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti ed escludendo che si possa dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento (cosi’ Cass. n. 17367/11 cit.)
Dal momento che la Corte ‘Appello di Catania si è conformata al precedente di questa Corte n. 17367/11, cui si è inteso dare continuità affermando il principio di diritto di cui sopra, il ricorso va rigettato ( ricorso contro l’ estinzione del processo esecutivo n. 113/2005).
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La Corte di Cassazione n. 4751/2016 ha affermato:
“Data la finalizzazione dell'esecuzione immobiliare ed in vista dell'assicurazione della fruttuosità del trasferimento si spiega come il momento di instaurazione del procedimento esecutivo sia a sua volta soggetto all'onere della trascrizione. Si spiega così la previsione dell'art. 555 c.p.c., che disegna la struttura il pignoramento immobiliare, al di là della già segnalata diatriba sulla rilevanza dei due elementi, come fattispecie che contempla in ogni caso come necessaria e doverosa la trascrizione del pignoramento, quale atto di inizio del processo esecutivo.
Sotto tale aspetto, l'art. 555 c.p.c., rimasto immutato anche dopo le ultime riforme del 2014, evidenzia innanzitutto come la trascrizione sia un elemento imposto in via imperativa: lo dimostra il fatto che il secondo comma della norma affidi in via normale l'incombente della trascrizione direttamente all'ufficiale giudiziario e preveda solo come un'eventualità che le attività da detto comma previste siano compiute dal creditore pignorante. Tale eventualità, siccome non può che avere come ragione giustificativa quella dell'ipotesi normale, non sottrae all'incombente il carattere di adempimento doveroso e prescritto in via imperativa.
Si deve rilevare, poi, che, anteriormente alla riforma di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 18, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 557 c.p.c., comma 1 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla riforma di cui al D.L.), com'è noto, affidava allo stesso ufficiale giudiziario che avesse proceduto alla trascrizione il compito di depositare immediatamente l'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale competente "e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari", così risultando evidente anche il carattere doveroso dell'emersione della trascrizione davanti al giudice dell'esecuzione.
Ed il comma 2 dello stesso articolo, là dove stabiliva che nell'ipotesi dell'art. 555, u.c., il creditore procedente dovesse depositare "la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari" chiaramente prevedeva tale adempimento come obbligatorio e necessario, trattandosi di sostituire l'adempimento officioso altrimenti affidato all'ufficiale giudiziario.
Il carattere doveroso del deposito della nota di trascrizione è ora ancora più evidenziato dal nuovo testo dell'art. 557, il cui comma 2, affida ormai al solo creditore l'adempimento del deposito della nota di trascrizione anche quando vi abbia provveduto l'ufficiale giudiziario.
È vero che nel vecchio testo dell'art. 557 c.p.c., comma 3, della norma ricollegava la pendenza del processo esecutivo sul piano formale, in quanto sottesa alla formazione del fascicolo, direttamente al solo deposito dell'atto di pignoramento e non anche al deposito della nota di trascrizione, ma ciò era circostanza irrilevante ai fini dell'individuazione del profilo funzionale della trascrizione sul processo esecutivo: restava, infatti e comunque, il carattere doveroso, necessario, del deposito da parte dell'ufficiale giudiziario o del creditore.
Nel nuovo testo dell'art. 557, comma 2, come sostituito dalla riforma del 2014, è ora previsto che l'adempimento dell'obbligo di deposito della nota di trascrizione debba avvenire entro un termine di quindici giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento e ciò a pena di perdita di efficacia del pignoramento, mentre per il caso che alla trascrizione abbia provveduto il creditore procedente, a norma dell'art. 555, comma 3, è rimasta ferma, forse per dimenticanza del legislatore, la previsione contenuta nel testo precedente del comma, che continua ad imporre il deposito appena restituita la nota dal conservatore: ma un'evidente esigenza di coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il temine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito "appena restituitagli" anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina”.
La Suprema Corte, dunque, nel suo arresto ha ricostruito con estremo rigore e indubbia coerenza logica il senso delle parole usate dal legislatore, sostanzialmente chiarendo che anche il deposito della nota di trascrizione deve obbligatoriamente avvenire nel perentorio termine di 15 giorni, pena la perdita di efficacia del pignoramento.